Art. 7.
(Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti).

      1. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'articolo 2, senza possibilità di delega, deve:

          a) in relazione alla natura dell'attività dell'azienda o dell'unità produttiva, valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari per condizioni soggettive o per tipologia contrattuale utilizzata, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;

          b) all'esito della valutazione di cui alla lettera a) elaborare un documento contenente:

              1) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Le indicazioni del documento eventualmente riferibili a situazioni di mancata o inadeguata ottemperanza a obblighi previsti dalla presente legge non costituiscono elemento di prova ai fini dell'applicazione di sanzioni penali o amministrative, sempre che la rimozione delle predette situazioni sia congruamente programmata nello stesso documento, anche attraverso la contestuale previsione di immediate misure transitorie idonee a preservare i lavoratori da pericoli diretti per la loro sicurezza e salute;

              2) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuali;

 

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          c) designare il responsabile, il cui nominativo è inserito nel documento di cui alla lettera b), e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le disposizioni di cui al capo III.

      2. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'articolo 2, o i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

          a) fornire ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:

              1) organizzazione del lavoro e natura dei rischi;

              2) descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

              3) dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

              4) funzioni e compiti assegnati a lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero utilizzati mediante contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché della presenza in azienda di lavoratori con rapporti di collaborazione, anche nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, che si concretano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

              5) prescrizioni degli organi di vigilanza;

          b) nominare, nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, il medico competente;

          c) adottare, in materia di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di gestione dell'emergenza, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e

 

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del numero delle persone presenti, conformemente a quanto previsto nel capo IV;

          d) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di attività dell'azienda o dell'unità produttiva;

          e) tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità degli stessi in materia di sicurezza e salute;

          f) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale;

          g) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;

          h) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

          i) permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera e);

          l) consultare i rappresentanti per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 26;

          m) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

          n) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché

 

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in caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti, conformemente a quanto previsto nel capo IV;

          o) tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, secondo le modalità di cui all'allegato I. Il registro deve essere conservato, ove possibile, sul luogo di lavoro o, comunque, presso la sede dell'azienda o dell'unità produttiva;

          p) informare e formare i lavoratori e i loro rappresentanti, secondo le disposizioni di cui al capo VII;

          q) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

      3. La valutazione di cui al comma 1, lettera a), deve essere effettuata e il documento di cui al comma 1, lettera b), deve essere elaborato in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
      4. La valutazione e il relativo documento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono aggiornati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
      5. Il documento di cui al comma 1, lettera b), è custodito presso l'azienda o l'unità produttiva ed è esibito a richiesta dell'organo di vigilanza, che ne prende visione a fini conoscitivi e per gli effetti di cui alla medesima lettera b).
      6. Nelle aziende di cui all'allegato II, il documento di valutazione dei rischi, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, può essere redatto in forma semplificata sulla base di indicazioni fornite dagli organismi bilaterali di cui all'articolo 27.

 

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      7. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi della presente legge, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dalla presente legge, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento alla amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.